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In Sardegna e in altre 14 regioni italiane
5 gennaio 2012, al via i saldi invernali


SASSARI - Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia, in occasione dei saldi invernali 2012, spenderà 403 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento ed accessori







Ph. Courtesy - www.confcommercio.it

Sassari, 3 gennaio 2012
Al via i saldi invernali. In Sardegna e in altre 14 regioni l'appuntamento con le vendite di inizio stagione è fissato per il 5 gennaio. I lucani e i siciliani hanno iniziato ad acquistare in saldo già dal 2 gennaio, i molisani e gli altoatesini dovranno attendere fino al 7 gennaio, i valdostani, fino al 10, mentre nella provincia di Trento i commercianti determinano liberamente il periodo in cui effettuare i saldi. In Sardegna tale periodo dura 60 giorni e si concluderà quindi il 5 marzo. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia, in occasione dei saldi invernali 2012, spenderà 403 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento ed accessori, per un valore complessivo a livello nazionale di 6,1 miliardi di euro pari al 18% del fatturato annuo del settore.
Per quanto riguarda la Sardegna, la crisi economica e una stagione autunnale caratterizzata da un clima mite non hanno di certo favorito le vendite di capi d'abbigliamento della collezione autunno/inverno. E anche a dicembre i commercianti hanno dovuto fare i conti con un Natale all'insegna del risparmio e di molta prudenza negli acquisti. Inoltre, i margini delle imprese hanno subito un'ulteriore riduzione poiché, per sostenere consumi già deboli, i commercianti, laddove possibile, hanno assorbito l'aumento dell'Iva dal 20% al 21% deciso quest'estate. Ora con l'avvio dei saldi gli esercenti confidano in una boccata d'ossigeno per le vendite.
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, si applica la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c'è obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l'adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

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