Cagliari 24.10.2006
ORDINE DEL GIORNO DIANA - ARTIZZU - LA SPISA
- CAPELLI - VARGIU - LADU - LIORI - MORO - SANNA Matteo -
RASSU - LOMBARDO - CONTU - SANJUST - SANCIU - PETRINI - RANDAZZO
Alberto - RANDAZZO Vittorio - CAPPAI - AMADU - BIANCAREDDU
- CUCCU Franco Ignazio - MILIA - PISANO - CASSANO - DEDONI
- MURGIONI - GALLUS - FLORIS Mario - CHERCHI Oscar - FARIGU
sulla modifica dell'articolo 8 dello Statuto speciale per
la Sardegna
Il Consiglio regionale,
RICHIAMATI, in relazione alla
vertenza sulla compartecipazione della Regione alle entrate
fiscali riscosse dallo Stato nel territorio dell'Isola,
il confronto con le forze politiche e le parti sociali e
gli ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale,
nei quali si è dato mandato al Presidente della Regione
di richiedere allo Stato la corresponsione del credito pregresso
accumulato nel corso degli anni a causa del mancato rispetto,
da parte dello Stato, del dettato dell'articolo 8 dello
Statuto speciale per la Sardegna e il rispetto del dettato
di tale articolo a partire dall'annualità 2007 del
bilancio statale;
ATTESTATO che nelle sedi istituzionali
regionali non vi è stata alcuna discussione sulla
modifica dell'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna,
prevista dall'articolo 102 del disegno di legge finanziaria
dello Stato per l'anno 2007;
VISTO l'articolo 54, comma
2, dello Statuto speciale per la Sardegna, il quale recita:
"I progetti di modificazione del presente Statuto di
iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal
Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime
il suo parere entro due mesi";
VISTO l'articolo 54, comma
5, dello Statuto speciale per la Sardegna, il quale recita:
"Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto
(in cui ricade l'articolo 8) possono essere modificate con
leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo
o della Regione, in ogni caso sentita la Regione";
PRESO ATTO che ancora il Consiglio
dei Ministri non ha provveduto a trasmettere al Consiglio
regionale, secondo i corretti canali istituzionali, copia
dell'articolo 102 del disegno di legge finanziaria dello
Stato per l'anno 2007 e che pertanto il Consiglio regionale
è impossibilitato a esprimere un parere formale al
riguardo;
ATTESO che la proposta del
Governo, così come formulata nell'articolo 102 del
disegno di legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007,
non recepisce gli obiettivi previsti dall'articolo 7 dell'Accordo
di Programma Quadro n. 7, relativo al regime delle entrate
fiscali di cui all'Intesa Istituzionale di Programma del
21 aprile 1999, stipulata tra il Governo della Repubblica
e la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;
NON CONDIVIDENDO la proposta
del Governo contenuta nell'articolo 102 del disegno di legge
finanziaria dello Stato per l'anno 2007;
NELLA FATTISPECIE, si ritiene
di non poter condividere la proposta che la Regione debba
farsi carico per intero delle spese relative al funzionamento
del Sistema sanitario regionale, del trasporto pubblico
locale (Ferrovie della Sardegna e Ferrovie meridionali sarde),
della cosiddetta continuità territoriale e dell'Agenzia
del territorio, spese alle quali non si ritiene di poter
dare copertura con risorse di per sé aleatorie come
quelle provenienti dal gettito fiscale, che variano in funzione
del prodotto interno lordo della Regione e che sono soggette
a un impegno di trasferimento che lo Stato finora non ha
rispettato;
RITENUTO di dover richiedere
ancora una volta al Governo nazionale la corresponsione
del credito pregresso maturato dalla Sardegna nel corso
degli anni a causa del mancato trasferimento delle quote
di compartecipazione fiscale stabilite dall'articolo 8 dello
Statuto speciale per la Sardegna, il quale ammonta a una
cifra di circa 4.500 milioni di Euro;
RICHIEDE
al Consiglio dei Ministri
Lo stralcio dell'articolo 102
del disegno di legge finanziaria dello Stato per l'anno
2007, la sua ripresentazione come disegno di legge a sé
stante e la trasmissione di quest'ultimo al Consiglio regionale
della Sardegna per l'espressione del parere di cui all'articolo
54, comma 5, dello Statuto speciale per la Sardegna;
IMPEGNA
il Presidente della Regione
A promuovere ogni idonea iniziativa
diretta a ottenere:
a) il rispetto, da parte dello Stato, dell'articolo 8 dello
Statuto speciale per la Sardegna, nella sua formulazione attuale;
b) la corresponsione per intero del credito pregresso maturato
dalla Sardegna nel corso degli anni a causa del mancato trasferimento
da parte dello Stato delle quote di compartecipazione fiscale
spettanti alla Regione;
c) la corresponsione alla Regione, a partire dall'annualità
2007 del bilancio statale, dei dieci decimi del gettito Iva
prodotto nel territorio della Sardegna;
d) la pari compartecipazione dello Stato alle spese relative
al funzionamento del Servizio sanitario regionale;
e) la pari compartecipazione dello Stato alle spese relative
al funzionamento del trasporto pubblico locale (Ferrovie della
Sardegna e Ferrovie meridionali sarde), della cosiddetta continuità
territoriale e dell'Agenzia del territorio;
f) l'approvazione di una norma di salvaguardia che preveda
l'automatico decadere dell'obbligo di compartecipazione della
Regione alle spese di cui ai punti d) ed e) in caso di inadempienza
dello Stato nel trasferimento alla Regione delle quote di
compartecipazione fiscale;
g) la costituzione nell'intero territorio della Sardegna,
ai sensi dell'art. 13 dello Statuto speciale per la Sardegna,
di una zona franca per un periodo non inferiore a dieci anni
(rinnovabile), caratterizzata dall'esonero per tutti i soggetti
titolari di attività di impresa, di qualsiasi settore
produttivo e in qualsiasi forma costituiti:
dalla tassazione degli utili, a partire dal 50% degli stessi,
per i primi cinque anni e in maniera decrescente per i successivi
cinque;
dal pagamento delle imposte locali sulle attività produttive,
sui redditi imponibili fino a 600.000 Euro (lasciando alla
Regione, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto speciale, in
raccordo con i Comuni, la definizione dell'ammontare e prevedendo
che la legge finanziaria nazionale determini ogni anno la
dotazione di un fondo destinato a compensare parzialmente
le minori entrate dei Comuni);
dal pagamento degli oneri sulle retribuzioni, in misura pari
al 40% delle somme dovute e per tutto il periodo agevolativo
previsto. |